DPR 462 Verifica impianti di messa a terra SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SIV
 

DPR 462 Verifiche impianti di messa a terra

Societa' Ingegneri Verificatori   SIV srl

Organismo di Ispezione UNI EN 17020 tipo A

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Organismo abilitato DPR462

Verifiche impianti terra

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verifica DPR462

Societa' Ingegneri Verificatori

TESTO DECRETO DPR462/01

Verifiche DPR462 Societa' Ingegneri Verificatori SIV srl

Abilitazione dpr 462 MISE

Accreditamento EN17020

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Decreto DPR462/01 quanto costa la verifica periodica degli impianti elettrici

di messa a terra?

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CHI SIAMO
VERIFICHE dpr462/01
"Ingegneri, soci e fondatori, esperti nel nostro settore di appartenenza

ORGANISMO ABILITATO  SIV srl

abilitazionePrima autorizzazione ex Ministero Sviluppo Economico, DM 03/06/04 GU 17/06/04 n.140, e successivi rinnovi,  Organismo di Ispezione     di  tipo A,  UNI EN 17020

 

INFORMAZIONI

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Organismo abilitato

PRINCIPI

SIV garantisce: professionalita', indipendenza, imparzialita', riservatezza, trasparenza e chiarezza nei confronti delle parti interessate.    POLICY

verifiche periodiche dpr462

VERIFICHE

impianti di messa a terraVerifiche periodiche e  straordinarie:      DPR462/01
- impianti di messa a terra, con alimentazione in Bassa tensione;
- impianti di messa a terra, alimentazione in Media e Alta tensione;
- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

impianti di messa a terraPerizie, attestazioni, certificazioni, esami e verifiche tecniche di terza parte sulla base di norme tecniche nazionali e internazionali, capitolati e disposizioni legislative, su impianti, prodotti, installazioni, componenti, strumenti e materiali, anche al fine della qualificazione, determinazione dell' affidabilita', conduzione dell'analisi di guasto, rilevazione dei parametri e comportamenti specifici.

CORSI DI FORMAZIONE
sicurezza elettrica

Docenti professionisti esperti, progettisti e verificatori. Sicurezza elettrica, verifica e manutenzione di impianti, media tensione, luoghi con pericolo d'esplosione.

Corsi di formazione per operatori del settore impiantistico, installatori e progettisti. Fase operativa con l'utilizzo di apparecchi di misura sul campo.

I NOSTRI TECNICI
La societa' si avvale di verificatori abilitati, si tratta di tecnici, periti e ingegneri, esperti del settore, di comprovata professionalita' e che hanno superato i nostri corsi di aggiornamento e formazione. Dispongono di apparecchi e strumenti con certificati di taratura.
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"Un obbligo per i datori di lavoro, una sicurezza per i lavoratori"
luoghi di lavoroIl DPR 462/01 Si applica a tutti i luoghi di lavoro in cui si e' in presenza di almeno un lavoratore subordinato, DPR547/55 art.3

atexChiedici un preventivo! COSTI DELLA VERIFICA DPR462 E TARIFFA NAZIONALE: I PREZZI DELLA VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA DPR 462:

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tecnici abilitati

STRUMENTAZIONE:

multifunzione  Asita AS5050, stazione tensione di passo e contatto HT2051,

pinza altissima sensibilita' HT77, multimetro HT57.

prezzi verifica 462
OBBLIGHI
Il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica periodica dell'impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.

PERIODICITA' DELLE VERIFICHEperiodicita' verifica

ogni 2 anni per gli impianti di terra in luoghi di lavoro soggetti a Prevenzione Incendi, ad uso medico, cantieri. Per i luoghi di lavoro "ordinari", ogni 5 anni;

 

periodiocita' verifica

ogni 2 anni per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e a maggior rischio di incendio.

PERICOLO DI ESPLOSIONE

esplosioneVerifica degli impianti elettrici
"La sicurezza sul lavoro innanzitutto."

Il presupposto per la verifica e' il progetto, la classificazione, la valutazione del rischio, basata sulle quantita' di infiammabili presenti, sull'areazione dei locali, sulle sorgenti d'innesco.

IMPIANTI PREESISTENTI

# Per gli impianti gia' esistenti e denunciati, la periodicita' decorre dalla data della denuncia o dalla data dell'ultima verifica dell'Asl/Arpa.

# Le verifiche degli impianti possono essere effettuate da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attivita' Produttive, oltre che dalle Asl/Arpa, non da liberi professionisti o installatori.

domande 462

Referenze:

Rai Way
Comuni vari
Trenitalia
Università

Carabinieri
Camp Darby
Impianti di cogenerazione
Centergross
Hera spa
Enel
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Enti di formazione
"La formazione continua e' il presupposto per operare con competenza e professionalita'."

Associazioni di categoria
"Ottimizziamo l'efficienza del lavoro ed il costo dei servizi per i Clienti"

Altri Organismi abilitati
"Il lavoro di squadra, il network, la collaborazione e non la competizione producono i migliori risultati"

DOMANDE TECNICHE
SIV BolognaAd ogni domanda di tipo tecnico, invieremo risposta diretta per mail.
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PREVENTIVI e TARIFFARIO DPR462
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INFORMAZIONI
SIV srl ha sede legale, amministrativa ed operativa in
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40121 Bologna,
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 (G.U. 08.01.2002, n. 6)
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
In vigore dal: 23-1-2002
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonchè per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001; Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
 

E m a n a     il seguente regolamento:
 

Art. 1   Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione
 

Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
 

Art. 2  Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non puo' essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.
 

Art. 3  Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri: a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto; b) tipo di impianto soggetto a verifica; c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.


Art. 4   Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
 

Capo III  Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
 

Art. 5  Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2. 2.
Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
 

Art. 6.   Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2.Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
 

Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti
 

Art. 7  Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore del lavoro.
 

Art. 8  Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
 

Capo V  Disposizioni transitorie e finali
 

Art. 9  Abrogazioni
1. Sono abrogati: a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.


Art. 10   Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica Marzano,
Ministro delle attività produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170