DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 (G.U. 08.01.2002, n. 6)
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi.
In vigore dal: 23-1-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, allegato 1, n. 11; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in
data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione
delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle
verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente
regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione
e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonchè per la determinazione delle aree destinate
agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001; Acquisito il
parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della
Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente,
del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività
produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito
di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti
elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di
lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le
vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui
al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di
messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in
luoghi con pericolo di esplosione
Capo II Impianti elettrici di
messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche
Art. 2 Messa in
esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e
dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non puo'
essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che
rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa
vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad
omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla
messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la
dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o
associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attività
produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.
Art. 3 Verifiche a
campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità
alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici
e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL,
d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri: a)
localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche
urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto; b)
tipo di impianto soggetto a verifica; c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
Art. 4 Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica
ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in
locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso
di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero
delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla
normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a
richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
Capo III Impianti in
luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5 Messa in
esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di
esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità
rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2. 2.
Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il
quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa
vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore
di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata
dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima
verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti
denunciati.
5. Nei comuni singoli o
associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attività
produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo
sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
Art. 6.
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica
ogni due anni.
2.Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero
delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla
normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a
richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
Capo IV Disposizioni comuni ai
capi precedenti
Art. 7 Verifiche
straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o
dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive,
sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie
sono, comunque, effettuate nei casi di: a) esito negativo della verifica
periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del
datore del lavoro.
Art. 8 Variazioni
relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio
competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti
per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali
preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo V Disposizioni
transitorie e finali
Art. 9 Abrogazioni
1. Sono abrogati: a) gli articoli 40 e 328 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; b) gli articoli 2, 3
e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in
data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo
decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi
normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente
regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti
alla data della sua entrata in vigore.
Art. 10 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 ottobre
2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica Marzano,
Ministro delle attività produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001 Ministeri
istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170
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